Caratteristiche, requisiti e compenso di un Mediatore creditizio

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Chi è il mediatore creditizio? Qual è la normativa che regola il settore? Quali sono le attività che svolge? Come si diventa mediatore creditizi? A queste e ad altre domande risponde il nostro articolo.

Definizione di mediatore creditizio

Per la figura del mediatore creditizio definizione corretta, contenuta nel decreto legislativo 141/2010, è la seguente: “E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche tramite attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma“.

Mediatore creditizio normativa

A livello normativo, la prima legge in cui si parla dei mediatori creditizi è l’articolo 16 della legge 108 del 1996, legge relative alle disposizioni in materia di usura.

Poiché in questo contesto la mediazione creditizia è stata definita un’attività a rischio usura, si è palesata la necessità di regolamentare e definire in maniera più precisa tale attività.

Attraverso la previsione di una riserva di attività a favore di soggetti iscritti presso un apposito albo, il legislatore ha posto sotto controllo il settore della mediazione creditizia. Il controllo era tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e quelli di natura tecnico-professionale.

La legge ha previsto, inoltre, sanzioni penali per i mediatori creditizi che in modo abusivo esercitano la professionale e che indirizzano una persona, nell’ambito di operazioni bancarie o finanziarie, a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per operare nel settore bancario o finanziario.

La normativa sulla mediazione creditizia è stata negli ultimi anni rinnovata con il Decreto Legislativo 141 del 2010 e le successive modifiche.

Mediatore creditizio: cosa fa

Dunque, il mediatore creditizio cosa fa nel concreto? Per esercitare quest’attività nei confronti del pubblico è necessario essere iscritti ad un apposito elenco che è tenuto dall’Organismo. Il mediatore può svolgere attività connesse o strumentali all’attività principale descritta nella definizione di cui sopra.

Una caratteristica importante dell’intermediario creditizio è il fatto che egli svolga la propria attività senza legarsi ad alcuna delle parti in gioco. In questo modo, è fatta salva l’indipendenza del mediatore. Non possono esistere tra le parti, quindi, rapporto di collaborazione, rappresentanza o dipendenza.

In estrema sintesi, il mediatore è tenuto a mantenere la stessa distanza sia nel rapporto col cliente che in quello con la banca o con l’intermediario finanziario.

Tra le attività che un mediatore creditizio regolarmente fa sono incluse:

  • Consulenza;
  • Istruttoria preliminare di richieste di finanziamento;
  • Formulazione ed invio agli enti erogatori di richieste di credito;
  • Trattative con i potenziali erogatori circa modalità di erogazione e condizioni economiche del finanziamento

Attività di consulenza

L’attività di consulenza del mediatore prevede la presenza di alcune componenti importanti. Nel rapporto con il cliente, il mediatore deve essere in grado di individuare e analizzare le sue necessità dal punto di vista finanziario. La fase successiva consiste nel trovare, qualora sia possibile, il migliore finanziamento possibile, sempre in linea con le esigenze del cliente.

Spetta, comunque, al mediatore informare e descrivere in maniera approfondita e corretta i diversi prodotti finanziari che il mercato del credito propone. Rientrano nell’attività di consulenza tutte quelle attività che consentono di mettere in contatto cliente e intermediario finanziario.

Ovviamente, favorire l’instaurazione di un contatto tra cliente ed intermediario significa anche accelerare la fase più importante dell’intero iter. Trattasi della fase di conclusione del contratto di finanziamento.

Attività strumentali

Le attività strumentali sono quelle ausiliarie rispetto a quella principale, dunque consulenziale, precedentemente descritta. In questo ambito, sono attività strumentali quelle che si riferiscono alla formazione del personale.

Tale attività può riguardare la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati nonché la gestione di immobili ad uso funzionale. Il mediatore creditizio può, inoltre, effettuare un lavoro di analisi, studio e ricerca, sempre in ambito economico e finanziario.

Attività connesse

Le attività connesse all’informazione commerciale e all’assunzione di partecipazioni rientrano nel novero delle attività che è possibile, comunque, esercitare sempre nell’ambito della mediazione creditizia.

Cosa può fare e cosa non può fare il mediatore creditizio

Il mediatore creditizio può farsi carico delle richieste di finanziamento pervenute dai clienti ma può solamente limitarsi a svolgere un’istruttoria iniziale. Dopo la fase di istruttoria, il mediatore creditizio deve provvedere a inoltrare le richieste all’intermediario finanziario di competenza.

Di conseguenza, non spetta al mediatore concludere contratti di finanziamento. Non può erogare finanziamenti, né può effettuare pagamenti o incassare denaro contante per conto di banche o intermediari finanziari.

Può ottenere la firma del cliente sulla richiesta di finanziamento, non sul contratto. Anche la valutazione del merito creditizio è a carico dell’intermediario. Non può nemmeno ricevere dal finanziatore speciali procure.

Attività compatibili

Sono compatibili con la mediazione creditizia le attività di consulente finanziario e di mediazione di assicurazione e di riassicurazione.

Attività incompatibili

L’attività del mediatore creditizio è incompatibile con quella dell’agente in assicurazione e con l’attività del promotore finanziario. Entrambe queste attività prevedono, infatti, l’acquisizione di un mandato diretto da parte di un intermediario, fattispecie incompatibile con la definizione stessa di mediatore creditizio.

Cooperazione tra mediatori creditizi

Non più di due mediatori creditizi possono cooperare al fine di mettere in relazione le parti, a patto che non vi sia un aggravio di provvigioni a carico delle stesse e che sia fornita adeguata informativa all’intermediario erogante.

Come diventare mediatore creditizio: i requisiti

Per ottenere l’iscrizione presso l’apposito elenco e diventare mediatore creditizio è necessario possedere determinati requisiti, in particolare:

  • Requisiti di professionalità (indicazioni per la scelta del presidente del CDA, specifiche competenze in materia creditizia richieste all’amministratore unico, amministratore delegato e direttore generale);
  • Requisiti di organizzazione (chiara divisione di ruoli e compiti all’interno dell’azienda);
  • Requisiti di onorabilità (assenza di situazioni passibili di compromettere l’integrità morale del mediatore);
  • Requisiti patrimoniali (capitale sociale di almeno 50.000 euro);
  • Requisiti tecnico-informatici (presenza di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale)

Ricordiamo, innanzitutto, che i mediatori creditizi non possono essere persone fisiche né società di persone.

Per svolgere attività di mediazione creditizia, le forme societarie utilizzabili sono le seguenti:

  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società cooperative;
  • Società a responsabilità limitata

Il capitale sociale minimo per una società iscritta all’albo dei mediatori creditizi è stabilito in 50.000 euro.

La sede legale e amministrativa della società deve essere individuata nel territorio della Repubblica. L’oggetto sociale deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 128- sexies, comma 3. Tra i requisiti da rispettare ci sono quelli di organizzazione, i requisiti professionali e quelli di onorabilità.

E’ importante, però, fare delle precisazioni. Il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità è richiesto a coloro che all’interno della società di mediazione creditizia svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Tra i requisiti necessari per ottenere l’iscrizione sussiste anche l’obbligo di sottoscrizione di una polizza di assicurazione. Parliamo di una polizza delle responsabilità civile che si riferisce ad eventuali danni arrecati nel corso dell’attività e causati da comportamenti propri o di terzi del cui agire rispondono, a norma di legge, gli stessi mediatori creditizi.

L’aggiornamento professionale e lo svolgimento effettivo dell’attività sono ritenuti requisiti fondamentali per conservare l’iscrizione e per non perdere il diritto a svolgere attività di mediazione creditizia.

In sintesi, è necessario svolgere l’attività rispettando le norme vigenti nel settore. In caso di cambiamenti verificatisi nei dati indicati al momento dell’iscrizione, è necessario darne comunicazione entro e non oltre dieci giorni.

Cosa cambia per i segnalatori

Fino ad alcuni anni fa, sul mercato creditizio operavano soggetti che, in virtù di accordi con banche o intermediari finanziari, provvedevano ad effettuare segnalazioni di operazioni di finanziamento.

Il Decreto Legislativo 141 del 2010, consentendo l’attività di messa in relazione tra due parti solo a soggetti iscritti presso un apposito albo, ha di fatto escluso quest’attività a chi non è in possesso di regolare iscrizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che i segnalatori possono operare solo previa iscrizione come mediatori presso il registro delle imprese e nel REA della Camera di Commercio competente.

Viene precisato che nulla vieta ad un soggetto privato di segnalare ad un mediatore creditizio il nominativo di un individuo interessato ad accedere ad un finanziamento, a patto che il  segnalatore non indichi al cliente i prodotti finanziari intermediati dal mediatore creditizio.

Nello specifico, OAM ha chiarito che un mediatore creditizio può segnalare un altro mediatore creditizio e che lo stesso può fare un agente in attività finanziaria con un altro agente in attività finanziaria.

Di contro, un agente in attività finanziaria non può segnalare l’attività svolta da un mediatore creditizio. Lo stesso divieto si applica anche al mediatore creditizio.

Agente in attività finanziaria e mediatore creditizio

Agente in attività finanziaria e mediatore creditizio sono incompatibili. Un mediatore creditizio non può, dunque, contemporaneamente iscriversi nell’elenco dei mediatori creditizi e in quello degli agenti in attività finanziaria. Lo stesso vale anche per la categoria degli agenti.

Ciò in quanto mediatori ed agenti svolgono, per definizione, un lavoro differente. I primi hanno l’obbligo di operare in maniera del tutto indipendente dalle parti. I secondi operano, al contrario, su mandato diretto di un intermediario finanziario.

Esame del mediatore creditizio

L’esame per mediatore creditizio deve essere sostenuto presso l’OAM Organismo Agenti e Mediatori Creditizi. L’esame serve a valutare le conoscenze del mediatore creditizio in materie giuridiche, finanziarie, economiche e tecniche.

Prima di sostenere l’esame bisogna adempiere ad un altro obbligo. E’ necessario, infatti, frequentare un corso di formazione professionale nelle materie di cui sopra. Sul sito dell’organismo OAM sono disponibili informazioni dettagliate sulle modalità di prenotazione e di partecipazione agli esami.

Quanto guadagna un mediatore creditizio: provvigioni e compenso

Se sei arrivato fino a questo punto dell’articolo lo avrai fatto sperando di trovare delle delucidazioni su quanto guadagna un mediatore creditizio. Beh, non possiamo fornirti risposte certe in tal senso. Il compenso del mediatore creditizio dipende soprattutto dalla mole di lavoro che si riesce a portare a termine.

Se l’intervento del mediatore consente di concludere positivamente l’incontro tra banca e cliente allora scatta la provvigione. Al mediatore creditizio spetta la provvigione da entrambe le parti, secondo quanto stabilisce l’art. 1755 del Codice Civile.

L’articolo in questione stabilisce che a chi esercita attività di mediazione creditizia spetta la provvigione anche se il suo contributo non è stato determinante in tutte le fasi della trattativa. Deve, dunque, essere presente un nesso di causa che colleghi il mediatore alla positiva conclusione dell’affare, qualunque esso sia (anche la semplice indicazione dell’altro contraente).

A quanto corrisponde il compenso per l’attività di mediazione? In quali proporzioni deve gravare su entrambe le parti? A queste due domande rispondono altrettanti provvedimenti. Il primo è il secondo comma dell’articolo 1755 del Codice Civile, secondo cui, in assenza di patti, tariffe professionali o usi, spetta al Giudice stabilire misura e proporzione della provvigione, secondo criteri di equità.

Il secondo riferimento è all’articolo 6 della legge 39 del 1989, secondo cui anche le Giunte delle Camere di Commercio, in base agli usi locali, qualora manchi un patto tra le parti, possono determinare misura e proporzione della provvigione.

Contributi da versare

Tutti i soggetti iscritti nell’elenco dei mediatori creditizi sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissa e di una variabile, legata al numero massimo di dipendenti e collaboratori dei quali il mediatore si avvale.

Collaboratori e dipendenti del mediatore creditizio

Il collaboratore mediatore creditizio è un soggetto che svolge il suo lavoro attraverso il cosiddetto incarico di agenzia, disciplinato dall’art. 1742 e successivi del Codice Civile. E’ questo l’unico modello di collaborazione possibile per i mediatori creditizi. Ciò vuol dire che è esclusa la possibilità di collaborazione attraverso il modello del franchising. 

Spetta al mediatore creditizio trasmettere all’OAM l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori. Entro 10 giorni dall’attuazione di qualunque cambiamento (ingresso di nuovi collaboratori e/o dipendenti o cessazione del rapporto di dipendenza o collaborazioni) la società di mediazione creditizia deve comunicarlo all’OAM.

I mediatori creditizi devono assicurare e verificare che i propri collaboratori e dipendenti siano attenti circa gli obblighi di aggiornamento professionale, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettino le norme che ad essi si applicano.

Sia i dipendenti che i collaboratori sono tenuti a svolgere una prova valutativa presso l’organismo OAM. Ricordiamo che la prova valutativa è cosa differente dalla prova d’esame. Quest’ultima va sostenuta da chi, all’interno di una società di mediazione creditizia, svolge mansioni di direzione, controllo e amministrazione.

La legge prevede, inoltre, la responsabilità solidale dei mediatori creditizi per i danni causati dai loro dipendenti e collaboratori, anche in riferimento a comportamenti passibili di sanzioni penali.