La figura del collaboratore mediatore creditizio: ecco alcune utili informazioni
Il collaboratore mediatore creditizio, per poter svolgere il proprio lavoro, deve soddisfare alcuni importanti requisiti. Questa guida serve per fare chiarezza su alcune questioni. Spesso, infatti, si rischia di generare confusione in merito a ruoli e responsabilità di questa figura.
Chi è il collaboratore mediatore creditizio
Prima di elencare alcune utili informazioni, spieghiamo chi è il collaboratore di una società di mediazione creditizia. Trattasi di una persona fisica selezionata da un mediatore creditizio cui spetta il compito di mettere in contatto la potenziale clientela con banche ed intermediari finanziari convenzionati con la società di mediazione per cui opera.
15 cose che potresti non sapere sui collaboratori di società di mediazione creditizia
- Il primo requisito per poter operare come collaboratore di società di mediazione creditizia è il superamento di una prova valutativa, i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo OAM, in particolare dalla circolare OAM numero 5/12
- Ulteriore fondamentale requisito è il possesso dell’onorabilità, ossia non aver commesso particolari tipologie di reati.
- In merito al titolo di studio, è necessario essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore.
- Il collaboratore del mediatore creditizio, prima di sostenere la prova valutativa, a tenuto a seguire un corso di formazione professionale riguardante le materie affini all’attività che tale figura dovrà esercitare.
- L’aspetto della formazione è particolarmente importante. Infatti, il collaboratore non è tenuto a formarsi solamente prima di iscriversi in OAM. Anche una volta ottenuta l’iscrizione, dovrà frequentare corsi di aggiornamento professionale.
- E’ vietato dalla normativa vigente svolgere contemporaneamente la suddetta attività professionale a favore di più di una società di mediazione creditizia.
- Per svolgere il proprio lavoro, il mediatore creditizio e il collaboratore devono sottoscrivere un contratto d’agenzia.
- Rispetto all’agente di commercio, il collaboratore non è tenuto ad iscriversi al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore individuale.
- Dal punto di vista normativo, riferimenti chiari e precisi all’attività del collaboratore vanno individuati nell’articolo 128-novies del Testo Unico Bancario.
- Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il collaboratore deve aprire una Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate. Solo per alcuni punti, infatti, l’attività del collaboratore si differenzia da quella dell’agente di commercio.
- Il collaboratore deve svolgere la sua attività non in maniera saltuaria, bensì in modo continuativo e senza interruzioni.
- Il Collaboratore può chiedere la revoca del mandato nei confronti della sua attuale mandante, salvo poi, eventualmente, iscriversi negli elenchi OAM con un’altra società.
- Sotto l’aspetto fiscale, i collaboratori sono tenuti alla doppia contribuzione sia nei confronti dell’INPS che dell’ENASARCO.
- Essi non sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
- I collaboratori possono svolgere attività compatibili con la mediazione creditizia, quali attività connesse e strumentali, attività di mediazione assicurativa e consulenza finanziaria, fermo restando i relativi obblighi di iscrizione nei corrispondenti albi o elenchi
Buongiorno, sapete se i contributi INPS sono riferiti alla gestione commercianti oppure alla gestione separata?
[…] tipo di società di mediazione creditizia in cui opera e dalle direttive che la stessa impartisce ai propri collaboratori. Inoltre, c’è da considerare anche il modo in cui il professionista è […]