Il 14 ottobre 2021 è stata diffusa la circolare numero 12 dell’Agenzia delle Entrate contenente alcuni chiarimenti in merito al Bonus prima casa under 36. Il focus è sul requisito dell’età. Infatti, l’interpretazione appare più restrittiva rispetto alle disposizioni del Decreto Sostegni Bis. Stando ai chiarimenti della circolare non ha diritto all’agevolazione chi compie il trentaseiesimo compleanno nello stesso anno solare del rogito.
Che cos’è il rogito?
Il rogito, conosciuto come atto pubblico di vendita o atto notarile, è il contratto attraverso il quale si formalizza il passaggio di proprietà di un immobile. È il passaggio conclusivo dell’iter di compravendita. Il mutuatario, dopo aver identificato il suo immobile e fatto domanda di mutuo, aver negoziato il contratto con la banca e atteso l’esito della perizia, può finalmente diventare proprietario della sua nuova casa.
Può, quindi, beneficiare dell’agevolazione solo chi compie gli anni nell’anno successivo al contratto definitivo di compravendita. Se il rogito viene stipulato nel 2021, l’acquirente deve compiere 36 anni nel 2022.
Bonus prima casa: condizioni da rispettare
Il chiarimento da parte dell’Agenzia dell’Entrate non lascia spazio a situazioni non definite. Appare chiaro che per beneficiare del bonus prima casa under 36 è necessario rispettare i requisiti previsti nell’articolo 64 del Decreto Sostegni Bis.
La disposizione prevede un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti under 36 di una prima casa con un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 40.000€. In particolare, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Si precisa, inoltre, che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000€ e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla.
Nell’atto è opportuno specificare il numero di protocollo di attestazione ISEE in corso di validità o il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Focus sull’età
Nel comma 2 dell’articolo 64 del Decreto Sostegni Bis non viene specificato che il compimento del trentaseiesimo anno di età non debba cadere nell’anno in cui viene stipulato il rogito. Infatti, il testo della disposizione è il seguente:
“2. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno compiuto trentasei anni di età.».”
Dal testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, si evince che per accedere al Fondo Di Garanzia per la prima casa, è necessario non aver compiuto i 36 anni di età senza alcuna specifica riguardo alla stipula del rogito. Tuttavia, al momento, è necessario attenersi all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.